Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l’articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.
Sono escluse le domande:
implicanti l’applicazione della coercizione processuale;
volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l’estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l’esecuzione di decisioni penali;
per la consegna di decisioni o inserti penali.