Le autorità svizzere possono ripetere allo Stato richiedente il pagamento integrale delle spese insorte nell’esecuzione della domanda.
Il loro lavoro può essere fatturato se rappresenta più di un’intera giornata lavorativa e se la Svizzera non potrebbe ottenere gratuitamente assistenza nello Stato richiedente.
Le spese complessive inferiori a 200 franchi non sono fatturate in nessun caso.