Ogni straniero arrestato dev’essere informato senza indugio che ha il diritto di far avvertire il competente posto consolare del suo Paese d’origine e di comunicare con esso (art. 36 della Conv. di Vienna del 24 apr. 196315 sulle relazioni consolari).
Art. 16 – Comunicazione con i posti consolari stranieri
Art. 16
Comunicazione con i posti consolari stranieri
- 15 RS 0.191.02
- Contesto dell’atto
- SR 351.11 · OAIMP · Ordinanza · Consolidation: 351.11 - 2020-11-01
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Estradizione Sezione 2: Procedura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2020
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Art. 16 Comunicazione con i posti consolari stranieri Ogni straniero arrestato dev’essere informato senza indugio che ha il diritto di far avvertire il competente posto consolare del suo Paese d’origine e di comunicare con esso (art. 36 della Conv. di Vienna del 24 apr. 1963RS 0.191.02 sulle relazio
- SR-Nummer
- SR 351.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.02.1982
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale