Nell’audizione, la procedura d’estradizione è esposta in una lingua comprensibile alla persona perseguita. L’Ufficio federale ne tiene a disposizione un esposto nelle lingue tedesca, francese, italiana, inglese e spagnola.
Art. 17 – Diritto d’essere sentiti
Art. 17
Diritto d’essere sentiti
- Contesto dell’atto
- SR 351.11 · OAIMP · Ordinanza · Consolidation: 351.11 - 2020-11-01
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Estradizione Sezione 2: Procedura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2020
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Art. 17 Diritto d’essere sentiti Nell’audizione, la procedura d’estradizione è esposta in una lingua comprensibile alla persona perseguita. L’Ufficio federale ne tiene a disposizione un esposto nelle lingue tedesca, francese, italiana, inglese e spagnola. Capitolo 2: Estradizione / Sezione 2: Proced
- SR-Nummer
- SR 351.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.02.1982
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale