Lo scambio di informazioni è rifiutato se:
la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 2;
la trasmissione delle informazioni richieste rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;
le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati;
la trasmissione delle informazioni richieste rischia di compromettere il buon esito di un’indagine in corso o la sicurezza di una persona;
la trasmissione delle informazioni richieste rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;
i dati personali richiesti non corrispondono alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2;
le informazioni richieste sono destinate a essere utilizzate come prove dinanzi a un’autorità giudiziaria;
la richiesta riguarda un reato che secondo il diritto svizzero è passibile di una pena detentiva massima di un anno;
la richiesta riguarda un reato che non è considerato tale dal diritto svizzero;
le informazioni richieste sono state ottenute inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo che non ha acconsentito alla loro comunicazione; è fatto salvo l’articolo 349d capoverso 2 CP6;
l’accesso alle informazioni e la loro trasmissione necessitano dell’autorizzazione di un’autorità giudiziaria e questa l’ha negata;
le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate;
le informazioni richieste sono state raccolte o devono essere nuovamente acquisite tramite la coercizione processuale oppure sono protette dal diritto nazionale;
le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorità di perseguimento penale.
Se il motivo del rifiuto riguarda soltanto una parte delle informazioni richieste, le altre informazioni sono trasmesse entro il termine previsto.