I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
sono opportuni e necessari per la realizzazione di lavori statistici;
i dati interessati presentano le caratteristiche e la qualità necessarie per i lavori statistici.
I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:
garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST;
adottare sufficienti misure per la sicurezza dei dati;
rispettare i principi e gli standard statistici;
emanare e attuare, prima della comunicazione dei dati, un regolamento sul trattamento dei dati; e a
garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi.
Il DFI definisce le condizioni alle quali i principi e gli standard statistici sono considerati rispettati e le condizioni alle quali è garantita l’indipendenza professionale dei servizi statistici cantonali e comunali dagli organi esecutivi.