Nella presente ordinanza si intende per:
edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l’abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;
oggetto simile a un edificio: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui alla lettera b;
abitazione: insieme di locali secondo la definizione dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20158 sulle abitazioni secondarie (LASec);
oggetto simile a un’abitazione: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 LASec;
entrata dell’edificio: accesso all’edificio dall’esterno; l’entrata è identificata dall’indirizzo dell’edificio;
indirizzo dell’edificio: indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26b dell’ordinanza del 21 maggio 200810 sui nomi geografici (ONGeo) e coordinate dell’indirizzo dell’edificio;
dati di base degli edificiedelle abitazioni:dati che fungono da base per l’identificazione, l’attribuzione di categorie e caratteristiche di edifici e abitazioni nonché di oggetti simili a edifici e abitazioni.