I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull’impiego degli aiuti finanziari.
La Confederazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure.
Con la collaborazione dei Cantoni, allestisce una statistica sugli scambi in ambito scolastico di cui all’articolo 14. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari in forma standardizzata.12