La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali:
l’Assemblea federale e i suoi organi;
il Consiglio federale;
l’Amministrazione federale secondo l’articolo 2 capoversi 1–3 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
i tribunali della Confederazione;
le commissioni extraparlamentari della Confederazione.
Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che:
le disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o persone di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale;
il rilascio di concessioni, l’attribuzione di mandati o l’assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all’osservanza di determinate disposizioni della presente sezione.