Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’articolo 18a, il Consiglio federale valuta l’operato della Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico e presenta un rapporto in merito al Parlamento.
Art. 18b – Valutazione
Art. 18b19
Valutazione
- 19 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mar. 2026 (RU 2026 47; FF 2024 753).
- Percorso della struttura
- Sezione 7: Autorità
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.03.2026
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Art. 18b Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mar. 2026 (RU 2026 47; FF 2024 753). Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mar. 2026 (RU 2026 47; FF 2024 753). Valutazione Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’articolo 18a, il Consigl
- SR-Nummer
- SR 444.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.06.2003
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale