La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica41;
da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione;
da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
dall’elaborazione di dati scientifici di base.
I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;
dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall’UFAM;
di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a–d alle particolarità regionali.
I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.
Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:
la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;
la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.