Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione come pure i suoi istituti e le sue aziende sono tenuti a conservare intatti gli oggetti conformemente all’obiettivo di protezione.
Essi adottano i provvedimenti previsti agli articoli 8, 10 e 11 nei settori in cui sono competenti in virtù della pertinente legislazione speciale.