Quando l’Ufficio federale dell’armamento intende vendere un immobile, la procedura è retta dagli articoli 130b capoverso 1 LM e 13 capoverso 2 OILC8.
La vendita di immobili a Cantoni e Comuni per scopi pubblici può avvenire senza previa offerta sul mercato. In questo caso il prezzo di vendita è stabilito sulla base di stime. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
Se i Cantoni e i Comuni rinunciano all’acquisto, gli immobili utilizzabili sono offerti sul mercato a privati a prezzi di mercato. Sono possibili deroghe qualora, per motivi di interesse pubblico (ad. es. infrastrutture di trasporto) o a causa delle particolari circostanze (ad. es. permuta di terreni), risulti necessaria una vendita a un determinato privato. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
Gli immobili possono essere venduti a privati solo se esistono le necessarie autorizzazioni di diritto pianificatorio per l’utilizzazione prevista.
Limitazioni di utilizzazione nonché spese necessarie in vista dell’utilizzazione prevista possono essere anticipate o prese in considerazione nella determinazione del prezzo.
Gli immobili ubicati in zone di protezione della natura e del paesaggio o che sono meritevoli di protezione secondo gli inventari di riferimento del DDPS o un inventario cantonale delle costruzioni, possono essere venduti a istituzioni pubbliche o private idonee. Al momento della vendita occorre porre condizioni per garantire gli obiettivi di protezione.
In occasione della vendita, per le misure di cui all’OSiti9 occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.