(art. 120 cpv. 1 LM)
Il Cdo Istr definisce, in collaborazione con i servizi specializzati competenti, i profili dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento dell’esercito.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione definisce, in collaborazione con il Cdo Istr, i profili dei requisiti delle singole funzioni di reclutamento della protezione civile.