(art. 16 cpv. 2 LM)
Ogni centro di reclutamento dispone di un’autorità che decide in merito alle domande concernenti l’ammissione al servizio militare non armato. Essa è composta:
dal comandante del centro di reclutamento o dal suo supplente;
da un comandante di circondario o dal suo supplente;
da un medico.
La persona di cui al capoverso 1 lettera a assume la presidenza dell’autorità di decisione.