(art. 3 cpv. 1 e 2, 4 cpv. 2 LM)
Le cittadine svizzere e gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi per scritto per il servizio militare presso il Comando Istruzione (Cdo Istr).
Il Cdo Istr accetta l’annuncio se:
la persona che si è annunciata:
può assolvere il reclutamento entro la fine dell’anno in cui compie il 24° anno d’età; è fatto salvo il reclutamento posticipato secondo l’articolo 12 capoverso 2,
dimostra di possedere buone conoscenze di una lingua nazionale svizzera,
ha inviato i documenti necessari alla sua identificazione e il questionario medico, e
non ha già prestato servizio militare per alcun altro Stato; sono fatte salve altre regolamentazioni in accordi internazionali;
la persona in questione:
non presenta alcuna manifesta inidoneità al servizio,
in caso di circostanze personali particolari beneficia di un consenso per il reclutamento in analogia con l’articolo 33 capoverso 1,
non presenta alcun motivo di non reclutamento secondo l’articolo 21 LM; e
sussiste una necessità da parte dell’esercito.
Gli Svizzeri all’estero sono soggetti all’obbligo di prestare servizio militare se:
soggiornano in Svizzera per seguire studi o una formazione scolastica o professionale; oppure
sono domiciliati nella zona di frontiera limitrofa ed esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, vi seguono studi o una formazione scolastica o professionale.5