(art. 5 e 7 cpv 2 LM)
Gli Svizzeri domiciliati in Svizzera che possiedono la cittadinanza di un altro Stato (persone con doppia cittadinanza) e che prima di trasferire il domicilio in Svizzera oppure in virtù di un accordo internazionale della Svizzera con suddetto Stato sul reciproco riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza vi hanno adempiuto i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive, devono darne comunicazione al comandante di circondario.
Le persone con doppia cittadinanza restano soggette all’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera se:
la comunicazione di cui al capoverso 1 è omessa;
la fornitura delle prestazioni nell’altro Stato non può essere comprovata; oppure
le prestazioni fornite non sono almeno equivalenti alle prestazioni da fornire in Svizzera.
Il Cdo Istr emana le relative decisioni.