(art. 18 cpv. 1 lett. c LM)66
In situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza:
gli impiegati delle aziende postali e dell’amministrazione postale de La Posta Svizzera, indispensabili in situazioni straordinarie per provvedere al servizio postale e che hanno compiuto i 30 anni d’età;
gli impiegati di tutte le imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione, delle imprese ferroviarie, funiviarie, di filobus, di autobus e di navigazione, nonché gli impiegati delle imprese ferroviarie che, sulla base di un’autorizzazione svizzera di accesso alla rete di cui all’articolo 8c capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 195768 sulle ferrovie, forniscono regolarmente servizi di trasporto di merci per l’approvvigionamento economico del Paese in beni d’importanza vitale e sono indispensabili all’adempimento dei mandati di prestazioni delle imprese di trasporto concessionarie; nella valutazione dei mandati di prestazioni non è considerato il traffico escursionistico;
gli impiegati del servizio civile di meteorologia aeronautica dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia indispensabili per garantire i servizi della sicurezza aerea civile.
Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell’interno e La Posta Svizzera.