(art. 18 cpv. 1 lett. c LM)69
Sono considerati servizi della sicurezza aerea civile i servizi menzionanti all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 199570 concernente il servizio della sicurezza aerea.
Sono considerati personale indispensabile di tali servizi gli impiegati:
del servizio del controllo della circolazione aerea;
del servizio d’informazione di volo;
del servizio delle telecomunicazioni aeronautiche;
del servizio d’allarme;
del servizio tecnico;
del servizio di calibrazione radioelettrica delle assistenze alla navigazione;
del servizio d’informazione aeronautica.
Il DDPS designa le persone d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e con Skyguide.