Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.
Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport2 (DDPS);
dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.