Gli organi d’esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un’autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a:
verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alla patente di commercio di armi;
ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali del titolare di una patente di commercio di armi e prendere visione dei documenti pertinenti.
Gli organi d’esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.
Il controllo e l’esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.