Le decisioni prese dalle organizzazioni dell’economia (art. 60) possono essere impugnate mediante ricorso all’UFAE.
Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 31–33 o sulle relative disposizioni d’esecuzione devono essere interposti entro cinque giorni. Non hanno effetto sospensivo.
Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.