(art. 38 LFC)
Le unità amministrative conservano i libri di commercio e i documenti contabili per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti da leggi speciali.
I libri di commercio e i documenti contabili sono conservati in forma elettronica. La concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono deve essere garantita e i libri di commercio e i documenti contabili devono poter essere resi leggibili in ogni momento.