(art. 39 LFC)
L’approvazione dei documenti contabili e l’autorizzazione dei pagamenti richiedono una doppia firma. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) può concedere deroghe d’intesa con il Controllo federale delle finanze.
Chi approva i documenti contabili e autorizza i pagamenti ne attesta in tal modo l’esattezza.
La competenza per autorizzare pagamenti può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale.
L’approvazione e l’autorizzazione per via elettronica sono equiparate alla firma autografa se:
l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione delle persone che concedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite;
la procedura di approvazione o di autorizzazione è documentata; e
l’integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione o di autorizzazione documentata è assicurata.
I direttori delle unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del disciplinamento della firma ai sensi del presente articolo e delle istruzioni dell’AFF. L’attuazione deve essere conforme alla ripartizione dei compiti e delle competenze dell’unità amministrativa.