(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio.
Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.