(art. 28 cpv. 1 lett. c LD)
La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:58
le merci del traffico turistico;
i rimorchi esteri destinati al trasporto di cose che beneficiano dell’ammissione temporanea per trasporti transfrontalieri conformemente all’articolo 34 capoverso 3 OD;
il pesce fresco pescato nelle acque confinarie (art. 26 OD);
i mezzi di trasporto esteri ammessi alla circolazione, impiegati per uso proprio nel territorio doganale da persone con domicilio al di fuori del territorio doganale al massimo per un anno e dichiarati nel regime di ammissione temporanea;
i mezzi di trasporto svizzeri ammessi alla circolazione, introdotti nel territorio doganale estero nel regime di ammissione temporanea.
L’ufficio doganale può escludere dalla dichiarazione doganale verbale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione se:
le merci non devono essere messe in libera pratica secondo il diritto doganale; oppure
le condizioni d’esercizio dell’ufficio doganale o i disposti federali di natura non doganale lo richiedono.