Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile nel quale è maturato, il reddito imponibile non può più essere distribuito senza ritenuta d’imposta, dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio, anche se per il rimanente le condizioni richieste fossero adempiute.
Gli uffici di pagamento rispondono in solido con il contribuente della corresponsione dell’imposta che, contrariamente a quanto dispone il capoverso 1, non fosse stata pagata.