Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:
Nella dichiarazione l’istituto è tenuto ad attestare per iscritto che:64
alla scadenza del reddito imponibile il diritto di godimento sulla quota competeva ad uno straniero;
alla scadenza del reddito imponibile la quota si trovava presso di essa in deposito aperto;
il reddito imponibile è stato accreditato ad un conto da essa tenuto per detto straniero.
L’AFC delimita le categorie di stranieri a favore dei quali può essere rilasciata una dichiarazione di domicilio.
Un istituto che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione di domicilio solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un altro istituto svizzero.65
L’AFC può accettare anche le dichiarazioni di domicilio di una banca o di un depositario esteri sottoposti a vigilanza ufficiale.66
Le dichiarazioni di domicilio possono essere consegnate in formato elettronico solo su autorizzazione dell’AFC.67