Anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati a comparire mediante comunicazione personale. Se il loro nome non è noto, il presidente della commissione di stima fa compiere le ricerche necessarie o pubblicare la citazione.
Nella citazione all’udienza di conciliazione i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti sono avvertiti che in caso di loro mancata comparsa:
il proprietario ha diritto di concludere accordi sull’indennità vincolanti anche per loro; e
non saranno invitati alle fasi successive della procedura, a meno che ne facciano richiesta.