Le indennità per l’acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l’UFAM e il Cantone interessato in funzione dell’entità dei dati di base acquisiti.
Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L’ammontare delle indennità globali è stabilito tra l’UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:
il rischio di piena;
l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:
hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
non erano prevedibili.
Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:
il grado di attuazione dei dati di base;
l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:
la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
la visione d’insieme della pianificazione.