Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.
Art. 49 – Principio
Art. 4996
- 96 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
- Percorso della struttura
- Capo terzo: Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali I. Manutenzione ed esercizio. 1. Principio
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2023
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Art. 49 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sull
- SR-Nummer
- SR 725.11
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 08.03.1960
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale