Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione; emana le disposizioni esecutive e disciplina in particolare la procedura applicabile all’assegnazione delle quote e dei contributi federali nonché alla restituzione di quelli indebitamente riscossi. Può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi.
Le spese per l’esecuzione della presente legge sono addebitate ai finanziamenti speciali secondo gli articoli 86 capoverso 3 e 87b Cost.88