I produttori di combustibili e carburanti devono far registrare l’impianto di produzione nella banca dati dell’organo d’esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l’organo d’esecuzione la quantità di combustibili e carburanti prodotti.
Gli importatori di combustibili e carburanti devono far registrare l’impianto di produzione all’estero nella banca dati dell’organo d’esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l’organo d’esecuzione la quantità di combustibili e carburanti importati.
Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione.
Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:
i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di combustibile rinnovabile o idrogeno non rinnovabile che non viene utilizzato come carburante;
gli importatori che:
importano carburanti come mezzi d’esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta,
importano idrogeno all’interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d’esercizio nel serbatoio del veicolo,
dispongono di una garanzia di origine estera o di un certificato di origine estero per i combustibili e i carburanti importati.
Gli importatori di combustibili o carburanti che dispongono di garanzie di origine estere o di certificati di origine esteri devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.28
Gli importatori di garanzie di origine estere o di certificati di origine esteri per gas rinnovabili o di altri certificati esteri per gas rinnovabili devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.29