I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell’allegato 6.3 numero 2.
In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l’impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.
I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell’allegato 6.3 numero 2.
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Art. 30e Requisiti minimi 1 I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell’allegato 6.3 numero 2. 2 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l’impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento. Capitolo 2a: Premio di mercat