La Confederazione smaltisce:
le scorie radioattive fornite secondo l’articolo 27 capoverso 1 LRaP13;
le rimanenti scorie radioattive a spese del fondo di smaltimento, se chi è tenuto allo smaltimento non adempie i suoi obblighi.
La Confederazione può a questo scopo:
partecipare a indagini geologiche o svolgerne essa stessa;
partecipare alla costruzione e all’esercizio di un impianto di smaltimento o costruire e gestire essa stessa un impianto siffatto.