Al fine di verificare l’attuazione delle misure di salvaguardia possono essere svolte ispezioni.
Durante l’ispezione si può verificare in particolare:
nel caso dell’attuazione delle misure di cui alla sezione 2, se:
le informazioni descrittive inoltrate corrispondono alle caratteristiche dell’impianto,
le informazioni supplementari inoltrate corrispondono alle caratteristiche del sito,
la contabilità è conforme alle regole,
le indicazioni fornite nei rapporti secondo l’articolo 10 corrispondono all’inventario dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
nel caso dell’attuazione delle misure di cui alla sezione 3, se:
i rapporti sono conformi alle regole,
non sono presenti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a,
la configurazione dell’impianto e la suddivisione delle zone di bilancio materie sono adeguate all’attuazione delle misure di salvaguardia.
Inoltre possono essere sottoposte a verifica le notifiche di cui agli articoli 15–22 e le indicazioni fornite secondo l’articolo 23. Non sono assoggettate a verifica le notifiche relative alle forniture di cui all’articolo 17.