(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr)16
Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.17
Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:
tetraidrocannabinolo (cannabis);
morfina libera (eroina/morfina);
cocaina;
amfetamina (amfetamina);
metamfetamina;
MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
MDMA (metilendiossimetilamfetamina).18
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d’intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.19
La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l’inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.20
Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.
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