I monoassi devono essere muniti di almeno un freno che agisca su tutte le ruote e di un dispositivo di bloccaggio che raggiunga l’efficacia prescritta nell’allegato 7, salvo se la decelerazione è ottenuta semplicemente togliendo il gas e se il veicolo non può mettersi in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento quando il motore è fermo.
Art. 169 – Freni
Art. 169754
Freni
- 754 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825).
- Percorso della struttura
- Parte terza: Esigenze tecniche Titolo quinto: Altri veicoli a motore Capitolo 1: Monoassi
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 169 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). Freni I monoassi devono essere muniti di almeno un freno che agisca su tutte le ruote e di un dis
- SR-Nummer
- SR 741.41
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.06.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale