L’età minima per condurre veicoli a motore è:
di 14 anni per le categorie speciali G e M;
per la categoria speciale F:
per i veicoli a motore di lavoro e i trattori la cui velocità massima non supera i 45 km/h nonché i carri a motore e i veicoli agricoli e forestali: 16 anni,
per gli altri veicoli: 18 anni;
per la sottocategoria A1:
per le motoleggere: 15 anni,
per gli altri veicoli: 16 anni;
per le categorie B e BE: 17 anni;
per le categorie A, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E: 18 anni;
di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E;
per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.
Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» possono ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie C e CE a partire da 17 anni compiuti. L’esame di conducente delle categorie B, BE, C e CE può essere sostenuto al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.61
Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» possono sostenere l’esame pratico di conducente delle categorie B o BE al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.62
Gli apprendisti che superano l’esame pratico di conducente delle categorie B, BE, C o CE prima del compimento dei 18 anni possono guidare veicoli a motore fino al rilascio della licenza di condurre solo se accompagnati. L’accompagnatore deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LCStr. L’autorizzazione a condurre deve essere comprovata dalla licenza per allievo conducente firmata dall’esperto della circolazione o dall’attestato d’esame. Tale guida accompagnata non è considerata scuola guida ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.63
...64
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L’autorità cantonale può:
alle persone con disabilità che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:66
rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell’età minima richiesta, basandosi sulla notifica di cui all’allegato 3 da parte di un medico che possieda almeno il riconoscimento di livello 3,
autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell’età minima richiesta;
rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell’età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l’impiego di un altro mezzo di trasporto.
I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).