L’Ufficio federale può riconoscere altri organi per l’esecuzione di esami tecnici.
Gli organi che vogliono essere riconosciuti per un esame tecnico devono presentare domanda all’Ufficio federale.
Sono riconosciuti per l’esame tecnico se:
sono accreditati per l’esame dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) oppure, in virtù degli articoli 4 capoverso 3 e 38 dell’ordinanza del 17 giugno 199657 sull’accreditamento e sulla designazione, da un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato;
possono dimostrare in modo plausibile di avere sufficiente conoscenza delle prescrizioni e dei documenti pertinenti all’esame (art. 19); e
dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi.
Per esami tecnici effettuati secondo piani di controllo (art. 19a), gli organi sono riconosciuti se:
sono accreditati per un esame secondo il capoverso 3 lettera a e dall’accreditamento si evince che dispongono delle competenze necessarie per l’esecuzione dell’esame secondo il piano di controllo; e
dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 3 lettera c.
Non è necessaria un’assicurazione di responsabilità civile se la responsabilità è assunta da un’autorità statale o se l’esame è effettuato da un organo di controllo statale.
La domanda di accreditamento deve essere presentata al SAS oppure a un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato.
L’accreditamento deve riferirsi alle prescrizioni e ai documenti relativi agli esami (art. 19).
Il SAS informa l’Ufficio federale in merito all’adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento.