Durante il funzionamento, un veicolo senza conducente deve essere sorvegliato da una persona fisica (operatore).
Gli operatori esercitano la propria attività conformemente alle istruzioni d’uso. Hanno in particolare i seguenti doveri:
verificare all’inizio del lavoro disponibilità e funzionamento dell’infrastruttura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti;
avviare e arrestare il sistema di automazione secondo le indicazioni del costruttore; prima di avviarlo, assicurarsi che il veicolo senza conducente si trovi nell’ambito di impiego autorizzato e sia stato effettuato il controllo alla partenza;
controllare le manovre suggerite dal sistema di automazione e confermarle oppure proporne un’altra o avviarne una di minimizzazione dei rischi;
suggerire manovre al sistema di automazione quando richiesto dal veicolo;
avviare una manovra di minimizzazione dei rischi e disattivare il sistema di automazione quando necessario;
se è stata eseguita una manovra di minimizzazione dei rischi, verificare, prima di far proseguire il veicolo, se la causa di detta manovra è stata eliminata;
se il sistema di automazione avvia una manovra di minimizzazione dei rischi, mettersi in contatto con gli occupanti del veicolo e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza stradale;
ricevere le comunicazioni degli occupanti del veicolo e di terzi loro destinate attraverso l’interfaccia audiovisiva del veicolo o un canale di comunicazione alternativo (art. 38 cpv. 3 lett. f) e adottare le misure necessarie;
informare immediatamente la polizia se su una strada pubblica si verifica un incidente in cui è coinvolto il veicolo senza conducente.
Gli operatori devono effettuare tempestivamente le operazioni necessarie.
Il luogo di lavoro degli operatori deve trovarsi in Svizzera. Può essere al di fuori o all’interno del veicolo senza conducente.