Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale:
stabilisce i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
emana le altre prescrizioni necessarie per garantire l’interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.
Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali.
Tenuto conto del diritto internazionale, l’UFT emana:
le disposizioni tecniche d’esecuzione per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;
le disposizioni applicabili a complemento o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e le comunica le parti del sistema ferroviario per le quali nelle STI sono necessarie disposizioni particolari, temporanee o permanenti.
L’UFT notifica alla Commissione europea o all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale.
D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.