Fatto salvo l’articolo 9c, la Confederazione assume l’onere principale del finanziamento dell’infrastruttura.267
I Cantoni partecipano al finanziamento dell’infrastruttura.
Fatte salve le prestazioni di cui all’articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:
assicurano il collegamento capillare;
collegano località che non sono abitate tutto l’anno;
non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci.