Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:
lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria;
le spese in base ai crediti d’impegno stanziati;
gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4–6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.