La presente ordinanza disciplina:
i valori limite di emissione per i carri merci (art. 4 cpv. 2 e 3 LRFF);
i provvedimenti complementari sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono (art. 7a LRFF) su impianti ferroviari fissi autorizzati con decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 1985;
la promozione degli investimenti e la ricerca del settore pubblico (art. 10a LRFF).