L’ufficio d’inchiesta può citare persone in grado di fornire informazioni utili. La forma e il contenuto della citazione si basano sull’articolo 201 del Codice di procedura penale (CPP)47.
La citazione è notificata almeno tre giorni prima del termine stabilito. Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.
In casi urgenti o con il consenso della persona da citare si può derogare ai requisiti relativi alla forma e ai termini.