Il concordato può disporre che una parte da determinarsi del reddito netto dell’impresa sia assegnata a quei creditori che nel concordato hanno rinunziato a diritti, sempreché l’importo di questa parte non ecceda la perdita risultata dal concordato. Ogni creditore può in ogni tempo ricorrere per la tutela del suo diritto al Tribunale federale.
La disposizione del presente articolo non è applicabile ai creditori, i cui crediti sono stati convertiti in azioni.