La Confederazione indennizza unicamente le imprese:
la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7;
la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;
che gestiscono come settore distinto il traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni;
che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e
nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedono membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un’unità amministrativa coinvolta in tale procedura.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 per le imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.60