Qualora un impianto cessi l’esercizio, l’impresa deve smantellarlo a sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico.
Art. 32b – Smantellamento dell’impianto
Art. 32b61
- 61 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).
- Percorso della struttura
- II. Vigilanza, costruzione ed esercizio 3. Esercizio 5. Smantellamento dell’impianto
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 32b Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle proc
- SR-Nummer
- SR 746.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.10.1963
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale