Per l’esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l’autorizzazione secondo l’articolo 30 LITC. L’autorizzazione d’esercizio comprende:
un’autorizzazione d’esercizio generale per l’impresa con indicazioni sull’organizzazione, sull’esercizio e sugli impianti (regolamento d’esercizio); e
un’autorizzazione per la messa in esercizio dell’impianto o di singole parti dell’impianto.